Procedura Arbitrale

Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l’atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo.

La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:

  1. la proposizione della domanda di arbitrato è idonea per interrompere il corso della prescrizione;
  2. la domanda di arbitrato, relativa a beni immobili e beni mobili registrati, è trascrivibile.

Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario.

Una volta iniziato il processo arbitrale le parti possono proporre eccezioni relativamente all’interpretazione, alla validità e all’efficacia della convenzione di arbitrato.

 Il lodo arbitrale

La decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale, il lodo, nel caso di arbitrato rituale avrà valore di sentenza e sarà quindi vincolante per le parti, che potranno anche renderla esecutiva tramite deposito nella cancelleria del Tribunale e quindi intraprendere le opportune azioni per farla valere: questa decisione, però, verrà presa in tempi molto rapidi, eliminando del tutto le estenuanti attese in tribunale con udienze rinviate da un anno all’altro e ricorsi a successivi gradi di giudizio il più delle volte dettati solo da una volontà dilatoria.

Le clausole compromissorie

Quasi tutti gli arbitrati prendono il via da clausole compromissorie, mentre solo pochissimi ricevono impulso dalla sottoscrizione di un compromesso arbitrale.

È facile capire perché: quasi sempre, una volta iniziata la lite, le parti non collaborano più fra loro e se una vuole ricorrere all’arbitrato l’altra automaticamente lo rifiuta, trascinando sé stessa e la controparte in cause spesso decennali.

Si comprende bene, quindi, quanto sia importante che le clausole compromissorie inserite nei propri contratti siano scritte correttamente: statisticamente in Italia, ogni anno, centinaia di arbitrati non vengono istruiti o vengono dichiarati nulli a causa di vizi contenuti nelle clausole compromissorie.

Le clausole compromissorie, infatti, non devono mai essere troppo generiche, ma devono fare preciso riferimento alla Camera arbitrale competente, al Regolamento arbitrale applicabile, alla sede dell’arbitrato, al tipo d’arbitrato (rituale, irrituale, ordinario, semplificato, documentale, collegiale o ad arbitro unico) e così via