Arbitrato

Cos’è l’arbitrato

L’arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso a un procedimento giudiziario) per risolvere liti in materia civile e commerciale mediante l’affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo rispetto alla controversia, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale (normalmente formato da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo nominato da una persona al di sopra delle parti, quale, per esempio, il Presidente di un Tribunale), i quali giudicano la controversia e producono una loro pronuncia, detta lodo arbitrale, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

L’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840).
È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle “che non possono formare oggetto di transazione”; in pratica, l’unico vero limite posto all’arbitrato è costituito dall’indisponibilità del diritto e quindi dalla mancanza di capacità negoziale sullo stesso.

La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l’inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.

SPESE AVVIO ARBITRATO

€ 150 + IVA  fino ad € 250.000,00

€ 350 + IVA oltre € 250.001,00

Sono dovute € 10,00 per spese di notifica, per ciascuna parte convenuta

  TABELLA ALLEGATA PER L’ONORARIO DI ARBITRATO