MODULISTICA DM 150 2023
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Risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile
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ACADEMIA è iscritta presso il Ministero della Giustizia nel registro degli Organismi di Mediazione al n. 1056 deputati a gestire tentativi di mediazione (ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011) che le parti intendono risolvere, bonariamente, in forza di una disposizione di legge, per assolvere la condizione di procedibilità, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.
ACADEMIA è iscritta presso il Ministero della Giustizia nel registro degli Enti di Formazione al n. 449.
La mediazione, introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m., è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.
La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 180 e s.m.
Viene definita dal legislatore come “l’attività’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, lett. a, d.lgs. n. 28/2010). Ha una durata di legge non superiore a tre mesi (art. 6).”
Tipi di mediazione
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due tipi di mediazione:
Mediazione preventiva obbligatoria
La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell’articolo 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo (tuttavia occorre sottolineare che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza).
Si tratta, usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia.
Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
La mediazione è obbligatoria in materia di:
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.
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